Accesso civico

1. Il diritto di accesso civico

L'istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la cui disciplina è stata riscritta dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che:

  • ha confermato l’istituto dell’accesso civico, in virtù del quale “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”;
  • ha introdotto l’istituto dell’accesso civico c.d. generalizzato, in virtù del quale “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono destinati a muoversi su binari differenti: l’accesso generalizzato si delinea come autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'articolo 5 - bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013 e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 - bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013).

2. Modalità di presentazione dell’istanza di accesso civico

L’istanza di accesso civico, in entrambi i casi:

  • non è soggetta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente;
  • identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti;
  • non richiede motivazione;
  • può essere presentata con una delle seguenti modalità:
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:  protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it ;
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Mazzano, Viale delle Resistenza, n. 20 – 25080 Mazzano (BS);
  • tramite fax al n. 030 2120054;
  • mediante consegna diretta presso l’ufficio protocollo del Comune di Mazzano, Viale delle Resistenza, n. 20 – Mazzano.

Sarà cura dell’ufficio protocollo trasmettere l’istanza a chi è competente, secondo il vigente ordinamento degli uffici, tra i soggetti individuati dalla legge, e precisamente:

  • ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  • ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
  • al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (individuato nella figura del Segretario generale), ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

Accoglimento dell’istanza di accesso civico

In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede:
a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti,
ovvero nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Diniego totale o parziale o mancata risposta

Nel caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Segretario generale), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Esclusioni e limiti all’accesso civico

L’accesso civico è RIFIUTATO se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  1. la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  2. la sicurezza nazionale;
  3. la difesa e le questioni militari;
  4. le relazioni internazionali;
  5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  7. il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso civico è RIFIUTATO se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi privati inerenti a:

  1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

L’accesso civico è ESCLUSO nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990.

Distinzione tra accesso civico generalizzato e accesso agli atti ex legge 241/1990


L’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La finalità dell’accesso ex legge 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex legge 241/90 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Dunque, l’accesso agli atti di cui alla legge 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

Scarica il modulo qui di seguito riportato per la richiesta di accesso civico.

Documenti scaricabili:

-Istanza accesso civico (odt)

-Istanza accesso civico (doc)