Accesso Civico
1. Il diritto di accesso civico
L'istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la cui disciplina è stata riscritta dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che:
- ha confermato l’istituto dell’accesso civico, in virtù del quale “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”;
- ha introdotto l’istituto dell’accesso civico c.d. generalizzato, in virtù del quale “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.
I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono destinati a muoversi su binari differenti: l’accesso generalizzato si delinea come autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'articolo 5 - bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013 e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 - bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013).
2. Modalità di presentazione dell’istanza di accesso civico
L’istanza di accesso civico, in entrambi i casi:
- non è soggetta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente;
- identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti;
- non richiede motivazione;
- può essere presentata con una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it ;
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Mazzano, Viale delle Resistenza, n. 20 – 25080 Mazzano (BS);
- tramite fax al n. 030 2120054;
- mediante consegna diretta presso l’ufficio protocollo del Comune di Mazzano, Viale delle Resistenza, n. 20 – Mazzano.
Sarà cura dell’ufficio protocollo trasmettere l’istanza a chi è competente, secondo il vigente ordinamento degli uffici, tra i soggetti individuati dalla legge, e precisamente:
- ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (individuato nella figura del Segretario generale), ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Accoglimento dell’istanza di accesso civico
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede:
a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti,
ovvero nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Diniego totale o parziale o mancata risposta
Nel caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Segretario generale), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
Esclusioni e limiti all’accesso civico
L’accesso civico è RIFIUTATO se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
- la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso civico è RIFIUTATO se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi privati inerenti a:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
L’accesso civico è ESCLUSO nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990.
Distinzione tra accesso civico generalizzato e accesso agli atti ex legge 241/1990
L’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La finalità dell’accesso ex legge 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex legge 241/90 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Dunque, l’accesso agli atti di cui alla legge 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.
Scarica il modulo qui di seguito riportato per la richiesta di accesso civico.
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