Dichiarare l'ospitalità nei confronti di cittadini extracomunitari
Per chiunque intenda dare ospitalità ad un qualsiasi soggetto, esistono degli obblighi ai quali bisogna adempiere.
L’art. 7 D.Lgs n. 286/98 recita: “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza”.
Per il cittadino straniero, la dichiarazione va fatta a prescindere dalla durata della sua permanenza presso l’immobile.
La comunicazione di ospitalità nei confronti di cittadini extracomunitari deve contenere
- le generalità del denunciante,
- quelle dello straniero o apolide,
- gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano,
- l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio
- ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
A chi rivolgersi:
Ufficio Protocollo – Viale della Resistenza, 20 (piano terra)
In questa pagina
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